Il patrocinio a spese dello Stato, noto come “gratuito patrocinio”, è l'istituto che consente alle persone meno abbienti di agire e difendersi per tutelare i propri diritti di fronte all’autorità giudiziaria, senza dover sostenere i costi di difesa.

Ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio devono sussiste le seguenti condizioni:

  1. le ragioni fatte valere dalla parte richiedente non siano manifestamente infondate. In altre parole, è negato il diritto di ottenere il patrocinio gratuito allorché le ragioni avanzate dal richiedente siano pretestuose;

  2. il cittadino deve avere un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, NON superiore a € 11.746,68 euro.

Ai fini del computo, il reddito considerato è quello imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi se l’interessato convive con il coniuge e/o con altri familiari il reddito considerato è quello risultante dalla somma dei redditi dell’intero nucleo familiare.

Attenzione! Nelle cause che hanno per oggetto diritti della personalità ed in quelle in cui vi è un conflitto di interessi con gli altri componenti del nucleo familiare, l’art. 76 del Testo Unico delle spese di giustizia, prevede che si tenga conto del solo reddito dell’istante (ad esempio cause di separazione e divorzio…)

Sono ammessi al gratuito patrocinio (tra gli altri), senza limiti reddituali:

· la persona offesa dai seguenti reati: articoli 572 (maltrattamenti in famiglia), 583-bis (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), 609-bis, 609-quater, 609-octies (violenza sessuale) e 612-bis (atti persecutori), nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600 (riduzione in schiavitù), 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 601 (tratta di persone), 602 (acquisto e alienazione di schiavi), 609-quinquies (corruzione di minorenne) e 609-undecies (adescamento di minorenni).

L’avv. Rossella Gallo è iscritta nell’elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato ESCLUSIVAMENTE per i processi CIVILI e negli affari di volontaria giurisdizione; qualora ricorrano i presupposti per usufruire del gratuito patrocinio, si occuperà di presentare la domanda alle Autorità competenti producendo tutta la documentazione necessaria.

Per altre informazioni è disponibile il sito www.gratuitopatrociniocivile.it